Anche la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) è stata riconosciuta tra le associazioni legittimate ad agire in giudizio in caso di discriminazione delle persone con disabilità.

Con il termine «advocacy» in italiano si intende la tutela dei diritti delle fasce deboli di popolazione. In tal senso si parla esplicitamente di «volontariato dei diritti». La Giurisprudenza ha riconosciuto la legittimazione ad agire ad associazioni che non promuovevano un giudizio per la tutela di interessi propri, ma di interessi diffusi, cioè di tutta la collettività.

Si pensi alla tutela di beni ambientali e paesaggistici, della salute pubblica, della libertà religiosa, ecc. La Giurisprudenza ha riconosciuto, non senza contrasti, che le associazioni, che per finalità statutarie perseguivano la tutela di tali beni, avevano legittimazione ad agire per ottenere l’interdizione di opere edilizie o di interventi lesivi dei diritti, che danneggiavano tali beni, costituzionalmente garantiti.

Il 21 giugno 2007 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale che definisce i criteri con cui le associazioni e gli enti sono legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazione.

Finalmente, dopo un anno, è stato pubblicato anche il Decreto Interministeriale n. 149/2008 che approva l’elenco di tali associazioni ed enti.

Entrambi i decreti si rifanno alla legge n. 67/2006, la quale, oltre a definire cosa si intende per «discriminazione», definisce, all’articolo 3, la modalità con cui esercitare la tutela giurisdizionale.

La Legge 67/2006, al comma 2, disciplina le azioni che occorre mettere in atto: la persona che vive una situazione di discriminazione e decide di ricorrere in giudizio, deve dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno. Il giudice valuterà la fondatezza del ricorso in termini di presunzioni gravi, precise e concordanti (articolo 2729, comma 1, del Codice Civile).

Con il provvedimento che accoglie il ricorso, il giudice, oltre a provvedere all’eventuale risarcimento del danno (anche non patrimoniale) ordina la cessazione dell’atto discriminatorio e «adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l’adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate».

È previsto, infine, che il giudice possa ordinare la pubblicazione del provvedimento, a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato.

La Legge, al comma 3, riconosce alla persona il diritto di avvalersi della funzione di advocacy delle associazioni e degli enti che sono stati individuati con il decreto di cui sopra. Le associazioni e gli enti possono intervenire nei giudizi per danno subìto dalle persone con disabilità e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse. Le associazioni e gli enti sono altresì legittimati ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori, quando questi assumano carattere collettivo.

Anche la FISH ONLUS rientra tra le associazioni che hanno facoltà di tutelare le persone con disabilità da qualunque tipo di discriminazione. La legittimazione ad agire in giudizio riconosciuta alla FISH, inoltre, esplica i suoi effetti anche a livello associativo territoriale e, quindi, nel caso della regione Umbria, la FISH Umbria ONLUS.


Normativa di riferimento

Legge n. 67 del 1° marzo 2006, «Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni».

Decreto Ministeriale del 21 giugno 2007, «Associazioni ed enti legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazione».

Decreto Interministeriale n. 149 del 30 aprile 2008, «Approvazione dell’elenco delle associazioni e degli enti legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni».